Soggetti abilitati alle verifiche degli impianti di terra secondo il DPR 462/01

Data:

18/06/2020


Autore:

Ing. Michele Vicentini


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Vediamo di fare un po' di chiarezza sul tema

Soggetti abilitati secondo il DPR 462/01

Il DPR 462/01 istituisce la figura degli Organismi di Ispezione privati che si vanno ad affiancare agli Organi di Ispezione pubblici storicamente presenti nel nostro ordinamento, ovvero INAIL, ARPA, USSL. Lo scopo di fondo degli organismi è quello di sopperire dal punto di vista organizzativo ad una mancanza cronica di risorse negli organismi pubblici. Proseguendo quindi nell'attività di delega al privato della gestione delle attività pubbliche, con il DPR 462/01 vengono istituite perciò questi nuovi soggetti, del tutto equivalenti (almeno nei compiti previsti dal DPR 462/01 stesso) agli organismi pubblici citati in precedenza.
Per questa ragione l'azienda privata, che abbia al suo interno almeno un dipendendente o la presenza di più soci, può rivolgersi senza alcun problema agli organismi privati con la garanzia che le attività svolte sono sia tecnicamente che legalmente equivalenti a quelle erogate dal settore pubblico.

Incaricato di pubblico servizio vs pubblico ufficiale

Altra distinzione fondamentale da fare tra il ruolo ricoperto dagli Organismi di Ispezione privati e gli Organi di Ispezioni pubblici è che gli organismi privati, e conseguente i loro ispettori, sono incaricati di pubblico servizio e non sono pubblici ufficiali come invece sono, nell'esercizio delle loro funzioni, gli ispettori di Organismi pubblici.
Questa distinzione di ruolo definisce perciò limiti e competenze ben distinte alle due figure. In particolare l'incarico di pubblico servizio si è tenuto al rispetto degli obbligi legislativi che gli sono stati assegnati, ma non può comminare direttamente sanzioni, obbligare ad alcuna attività correttiva e/o definire termini perentori, tutte cose che invece il pubblico ufficiale può, e se necessario, deve fare.
Inoltre le attività di ispezione svolte dagli ispettori di Organismi Privati sono limitate al solo incarico conferito, nel caso delle verifiche previste da DPR 462/01 solo all'impianto elettrico, mentre un ispettore pubblico, e quindi un pubblico ufficiale, durante l'espletamento dell'attività può rilevare mancanze e comminare sanzioni anche non inerenti all'incarico specifico.

Manutenzione vs verifiche periodiche

Spesso e volentieri si confonde l'attività di manutenzione dell'impianto elettrico con le verifiche periodiche previste per legge dal DPR 462/01. E' perciò bene ribadire una volta di più che tali attività non sono solamente sostanzialmente diverse tra loro ma sono anche incompatibili. L'attività dell'ispettore dell'organismo privato è sostanzialmente quella di "valutatore imparziale" dello stato de facto dell'impianto che sta verificando. Per questa ragione, e per mantenere l'integrità di giudizio durante il suo operato la legge prevede che agli ispettori siano precluse tutte le attività collegate, sia direttamente che indirettamente, all'impianto elettrico. Tra queste, nello specifico rientrano in particolare modo le menutenzioni. Inoltre, a conferma della differenza dei ruoli, la Normativa prevede che l'ispettore sia affiancato durante l'attività di verifica, da una persona esperta, a conoscenza dell'impianto, e non collegata in alcun modo all'organismo di verifica, ma fornita dal cliente.

Conflitto di interesse

Il conflitto di interesse nell'esercizio delle proprie funzioni è uno degli argomenti più delicati da trattare quando si tenta di spiegare il ruolo ricoperto dagli ispettori degli organismi privati, che ricordo una volta di più essere degli incaricati di pubblico servizio. Per garantire l'imparzialità di giudizio infatti è necessario che l'ispettore non sia in alcun modo coinvolto, nè dal punto di vista tecnico, nè dal punto di vista economico, con l'impianto che sta verificando. La conseguenza di questa necessità è che all'ispettore sono precluse tutte le attività di manutenzione, installazione, progettazione e consulenza che in qualche modo possano essere riconducibili agli impianti elettrici. Per questi motivi è necessario che l'azienda si rivolga direttamente agli organismi e non consideri l'attività di verifica come una parte dell'attività che solitamente viene svolta dalle figure che si occupano dell'impianto elettrico. A maggior ragione l'attività non può essere eseguita ricorrendo al concetto del subappalto inserendo la stessa in una pacchetto chiavi in mano fornito da una figura terza.

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