La verifica impianto di terra secondo il DPR 462/01

Data:

10/02/2008


Autore:

Ing. Michele Vicentini


Tags:

462/01; Leggi; MiSe

Con l'introduzione del DPR 462/01 il Legislatore ha definito nelle linee guida tutti i passaggi costitutivi di questa attività di verifica.
Se hai dei dubbi o delle perplessità su come si effettua una verifica secondo le disposizioni del DPR 462/01 qui trovi tutte le risposte!

La premessa

Tutto quanto deve essere effettuato durante la fase di verifica è specificato all'interno del DPR 462/01 e dalle guida CEI di cui trovati i riferimeti in fondo alla pagina. Per schematizzare, ti riassumo in pochi punti la sostanza del DPR 462/01

La legislazione

L'obbligatorietà delle verifiche degli impianti di messa a terra, degli impianti elettrici installati in ambienti classificati ATEX 0, 1, 20, 21 e degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche, discende dall'applicazione, come ti ho detto in precedenza, del DPR 462/01, che prescive l'obbligo per tutti i datori di lavoro, o equiparati tali, di provvedere alla verifica periodica, con cadenza biennnale o quinqennale a seconda della tipologia di attività a cui l'impianto è posto a servizio, di effettuare, nelle modalità che vedremo al paragrafo successivo, la verifica dell'impianto di terra, e più in generale dell'impianto elettrico.

Le richieste

La verifica dell’impianto di terra, o più in generale dell’impianto elettrico eseguita secondo le disposizioni del DPR 462/01 prevede che l’intervento sia effettuato in tre fasi
  • Verifica documentale
  • Esame visivo
  • Esame strumentale

vediamo ora in dettaglio cosa prevedono questi tre step!

1. Verifica documentale
In questo primo passaggio il l'ispettore deve analizzare la documentazione a corredo dell’impianto e in particolare modo deve accertarsi che siano presenti tutti i documenti obbligatori.
I documenti obbligatori dei quali il verificatore deve accertare la presenza e la correttezza sono:

  • Dichiarazione di conformità per gli impianti realizzati dopo il 1990 oppure dichiarazione di rispondenza per gli impianti realizzati tra il 1990 e il 2008
  • Progetto impianto elettrico per gli impianti per i quali si richiesto l’obbligo della progettazione

Una volta che sia stata accertata la presenza e la correttezza formale della documentazione si può procedere al controllo successivo

2. Esame visivo
In questa fase il verificatore, procede ad una verifica ispettiva dello stato di manutenzione dell’impianto, ovvero che non ci siano fili scoperti, scatole e tubazioni forate e/o rotte, plafoniere e corpi illuminanti in generale privi di schermo di protezione.
Il nostro consiglio è di procedere preventivamente a questo controllo, che può essere svolto in prima approssimazione da chiunque, con un po’ di buon senso, per evitare che durante la verifica da parte nostra vengano rilevati palesi situazione che possano inficiare il proseguo della verifica stessa.

3. Esame strumentale
Nell’ultima parte della verifica si procede a tutta la parte di controlli che possono essere eseguiti solo mediante strumentazione apposita.
Le verifiche strumentali sono nello specifico le seguenti

  1. Misura delle resistenza dell’impianto di terra
  2. Viene misurato il valore della resistenza dell’impianto di terra o del circuito di guasto per verificare successivamente che le protezioni automatiche siano state scelte e installate correttamente.

  3. Verifica della continuità dei conduttori di protezione
  4. Tutte le masse metalliche e le masse estranee devono essere collegate all’impianto di terra, e per questo si procede a verificare che vi sia continuità tra l’impianto di terra e la massa stessa.

  5. Verifica del funzionamento delle protezioni automatiche
  6. Tramite strumentazione viene simulato un guasto alla porzione di impianto collegata a valle della singola protezione e si misurano le caratteristiche del modo in cui le protezioni intervengono. E’ bene sapere che in questa parte della verifica, per la natura della verifica stessa, verrà messa fuori servizio, in parte o la totalità dell’impianto elettrico.

Ovviamente in questa rapida descrizione non siamo entrati nel dettaglio delle misure che vengono svolte, per quello, nel caso foste interessati, vi rimanderemo a articoli specifici.

Le soluzioni

Ge.Si. snc in quanto organismo abilitato dal Ministero dello sviluppo economico è in grado di eseguire tutte le operazioni elencate secondo criteri di garanzia, qualità e trasparenza previsti dalla legislazione corrente

Documenti
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29/07/2019

DPR 462_01

Copia del DPR 462/01 estratto dalla gazzetta ufficiale

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29/07/2019

D.M. 37_08

Riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici

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Norme per la sicurezza degli impianti.

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DPR 447_91

Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46

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