Il tariffario nazionale per le verifiche del DPR 462/01 - DL 162/2019

Data:

02/01/2020


Autore:

Ing. Michele Vicentini


Tags:

Leggi; INAIL

Come ogni anno che si rispetti anche questa volta il Governo Italiano ha varato quello che tutti conosciamo come il "decreto milleproroghe" e, come ogni anno, dentro il decreto finiscono, oltre alle proroghe di rito, anche modifiche legislative dell'ultimo minuto. Questa volta le novità riguardano direttamente le verifiche degli impianti di terra.

I contenuti essenziali

Il decreto è il n. 162 del 30/12/2019 e pubblicato in gazzetta ufficiale il 31/12/2019, quindi già in vigore. Le novità che ci riguardano direttamente ruotano attorno a tre aspetti principali:
  1. L'adozione di un tariffario unico nazionale
  2. L'obbligo del datore di lavoro di registrare sul portale INAIL l'organismo incaricato e la verifica effettuata
  3. Il riconoscimento a INAIL di una quota pari al 5% dell'importo tariffario per la gestione della banca dati

Vediamo di seguito che ripercussioni avrà tutto questo

Il tariffario nazionale

Nel decreto, all'art. 36, comma 4 si fa espressamente riferimento all'adozione del tariffario INAIL pubblicato sul supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale n.165 del 18 luglio 2005, e successive modificazioni, quale tariffario da applicare da parte dell'organismo incaricato per gli obblighi derivanti dall'applicazione del DPR 462/01.
Le conseguenze dell'adozione del tariffario sono diverse. Prima fra tutte la formalizzazione ufficiale di quello che fino a ieri era per lo più un "impegno rimasto sulla carta", ovvero l'estraneità del rapporto economico rispetto all'attività di verifica.
Verranno infatti a decadere tutte le eventuali variazioni applicate ai listini dei singoli enti di verifica, non essendo prevista nel decreto, ad oggi, nessuna possibilità di applicare sconti e/o ricarichi rispetto al listino ufficiale. Questo avrà indubbiamente un effetto sui costi sostenuti dalle aziende, che da una parte potrebbero beneficiare dell'allineamento delle tariffe più basse, mentre dall'altra, come nel caso dei grandi impianti e/o grandi aziende con più sedi sul territorio, che fino a ieri potevano giocare questa carta come punto di forza nella trattativa economica, vedranno livellarsi verso l'alto i costi applicati.
Ultimo aspetto che emerge osservando il tariffario è che non viene più fatta alcuna distinzione tra forniture in bassa tensione e forniture in media/alta tensione. (cfr. Tariffario INAIL, G.U. 165 del 18/07/2005 articoli dal 6210 al 6440)

ScaglioneTariffaQuota INAIL
Fino a 10 Kw€ 150,00€ 7,50
Da 11 a 15 kW€ 200,00€ 10,00
Da 16 a 25 kW€ 250,00€ 12,50
Da 26 a 50 kW€ 300,00€ 15,00
Da 51 a 100 kW€ 500,00€ 25,00
Da 101 a 150 kW€ 600,00€ 30,00
Da 151 a 200 kW€ 700,00€ 35,00
Da 201 a 250 kW€ 850,00€ 42,50
Da 251 a 400 kW€ 1200,00€ 60,00
Da 401 a 650 kW€ 1350,00€ 67,50
Da 651 a 800 kW€ 1500,00€ 75,00
Da 801 a 1000 kW€ 1700,00€ 85,00
Oltre i 1000 kW€ 2000,00€ 100,00

La comunicazione sul portale INAIL

Questo aspetto apre un nuovo capitolo sul fronte dei controlli. Fino ad oggi infatti era possibile "eludere" l'obbligo legislativo confidando sulla difficoltà da parte dello stato di procedere con controlli capillari e pervasivi sul territorio. Ora, con l'istituzione della banca dati INAIL sarà, almeno per lo Stato, tutto più semplice e immediato. Sarà infatti sufficiente non risultare iscritto nell'elenco, o iscritto ma con verbale scaduto, per far attivare un allarme che potrebbe portare ad un'azione sanzionatoria anche d'ufficio. Questo aspetto ovviamente non è definito nel decreto, ma la strada sembra tracciata. (cfr. D.Lgs 162 del 30/12/2019 articolo 36 comma 2) Ad oggi il portale INAIL non consente ancora l'esecuzione e l'invio delle verifiche effettuate. (Vedi aggiornamento del 16/07/2020)

Il riconoscimento del 5% a INAIL

Questo aspetto rappresenta un ulteriore aggravio dei costi per le aziende. Anche se non espressamente indicato sul decreto la linea applicata da INAIL già per altri settori è di recuperare il 5% previsto non già dall'importo del tariffario ma bensì come quota aggiuntiva dello stesso, definendo di fatto un 5% in più sul tariffario INAIL nazionale per tutti gli scaglioni di verifica. (cfr. D.Lgs 162 del 30/12/2019 articolo 36 comma 3)

La razionalizzazione del settore

Con questo decreto prosegue l'iter di razionalizzazione da parte dello stato delle attività di verifica già iniziato con l'introduzione dell'obbligo di accreditamento presso Accredia per gli organismi di verifica. L'introduzione del controllo di Accredia nelle attività di lavoro quotidiane aveva già iniziato a ridefinire i confini di un'attività che nel tempo erano diventati sempre meno chiari dal punto di vista dei rapporti commerciali. Ora l'identità dell'organismo di verifica prende nuovamente corpo e assume il ruolo di indipendenza e imparzialità che avrebbe dovuto avere fin dall'inizio.

Aggiornamento del 04/03/2020

Il 26 Febbraio 2020 il D.L. 162/2019 è stato convertito in legge ed è ora, a tutti gli effetti, legge dello stato. Nel passaggio da D.L. a Legge non vi sono state sostanziali modifiche, se non l'assegnazione delle competenze ai singoli organi di vigilanza per l'indicazione ad INAIL delle specifiche che la banca dati dovrà contenere.
Poichè ad oggi il portale CIVA non è ancora abilitato per l'invio telematico della comunicazione dell'organismo incaricato delle verifiche l'INAIL stessa ha predisposto un modello di comunicazione da utilizzare e inviare via PEC. Per tutti i nostri clienti il modello arriva assieme al verbale di verifica già precompilato. Tra i documenti disponibili potete trovare il testo di conversione in legge del D.L e il modello INAIL per l'invio della comunicazione dell'organismo incaricato.

Aggiornamento del 16/07/2020

Il 16/07/2020 portale CIVA è stato abilitato all'invio della comuncazione dell'Organismo incaricato secondo l'art. 7/bis del DPR 462/01. Il nuovo servizio online Comunicazione dell’organismo abilitato (art.7-bis Dpr 462/01) consente ai legali rappresentanti o loro delegati (consulente per le attrezzature e impianti, installatore, ecc.) di comunicare all’Inail il nominativo dell’Organismo incaricato di eseguire le verifiche periodiche per gli impianti di messa a terra, per gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche e per gli impianti in luogo con pericolo di esplosione. A partire da questa data non è più consentito l'invio della comuncazione attraverso il modello predisposto da inviare tramite PEC. Nel caso in cui si proceda alla comunicazione tramite PEC la stessa verrà respinta.

Documenti
D

02/01/2020

Decreto Legge 162/2019

Decreto Legge 162/2019 pubblicato in G.U. il 31/12/2019

T

02/01/2020

Tariffario INAIL

Tariffario INAIL pubblicato in G.U. il 18/07/2005

C

04/03/2020

Conversione in Legge D.L. 162_2019

Testo della conversione in legge del D.L. 162/2019

M

04/03/2020

Modello INAIL

Modello di comunicazione del nominativo dell'organismo incaricato delle verifiche periodiche

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙